Assemblea territoriale e componenti di diritto
§ 1 La deliberazione del 6 febbraio 2008.
Nella riunione del coordinamento territoriale del 6.2 u.s. è stata discussa una proposta tanto singolare, quanto importante: l’integrazione della composizione dell’Assemblea territoriale con la presenza dei sindaci e dei segretari comunali, quali membri di diritto.
La singolarità della vicenda risiede già nell’inserimento della proposta all’ordine del giorno. La richiesta, formulata da sindaci del capoluogo (il sindaco di Modigliana ha, peraltro, appreso con sorpresa di comparire tra gli apparenti suoi sottoscrittori), si rivelava, infatti, icto oculi irricevibile, perché non consentita dalla normativa vigente (avente al riguardo carattere tassativo ed inderogabile). Chi ha l’onere di formare l’ordine del giorno ha, peraltro, mostrato una singolare disponibilità al riguardo, considerandola alla stregua di una possibile ed ammissibile proposta operativa e non già, a tutto concedere, quale argomento oggetto di riflessione de iure condendo.
Verificata, non senza qualche resistenza (forse più simulata e di facciata, che veramente sentita) l’inammissibilità della richiesta, quale soluzione di compromesso, è stato deliberato un “invito permanente” ai sindaci ed ai segretari comunali a partecipare alle riunioni dell’Assemblea territoriale, senza diritto di voto.
Si è così comunque introdotta un’ulteriore componente di diritto dell’organo collegiale, concretante una clamorosa illegittimità, non temperata o sminuita dalla esclusione dei non aventi titolo alla fase della votazione.
Alla situazione di illegittimità, rimasta immutata rispetto a quella oggetto della proposta originaria, si è aggiunta anche una lesione alla buona creanza.
Ammesso e non concesso che sia nei poteri dell’assemblea di aprirsi al contributo partecipativo di altri soggetti, da poter invitare alle sue riunioni, senza possibilità di voto, sarebbe stato più rispettoso della competenza, ma persino della dignità, dell’assemblea medesima, lasciare alla sua eventuale volontà di determinarsi in tal senso, astenendosi dal formulare inviti obbligatori e (pretesamente) vincolanti in casa (essenzialmente) altrui.
Ciò non toglie, però, che dovrà essere preliminare compito dell’Assemblea verificare all’atto dell’insediamento la legittimità della sua composizione, espungendo, se del caso, le persone invitate, rectius imposte dal coordinamento, persone che non hanno titolo a parteciparvi e la cui presenza renderebbe illegittima ogni deliberazione assunta con la loro (altrettanto illegittima) partecipazione.
§ 2 Considerazioni elementari sull’ organo assembleare.
Le riflessioni che mi accingo a svolgere in questo paragrafo, sia pure in maniera che mi riprometto succinta, attengono prevalentemente ad aspetti giuridici che, per quanto semplici, potrebbero essere ritenuti inutili o comunque di scarso interesse. A coloro che non fossero interessati, consiglio, pertanto, di saltare alle considerazioni del paragrafo successivo.
Assemblea è una pluralità di persone che hanno ricevuto l’investitura a comporre un’unità organizzativa (collegium) e sono in essa incardinate (cfr. Alberto Barbiero, in La deliberazione nel procedimento di decisione assembleare).
L’assemblea è, quindi, un’entità soggettiva unitaria, la cui struttura è inderogabilmente e tassativamente fissata dalla norma di investitura.
Sempre che quest’ultima non attribuisca in maniera univoca ed espressa al soggetto collegiale il potere di ampliarsi, consentendogli l’ingresso di ulteriori presenze, è radicalmente illegittima qualunque variazione dei componenti rispetto a quanto oggetto della previsione della norma istitutiva, da chiunque disposta.
La produzione naturale e finale dell’attività espletata dall’assemblea, quale organo collegiale, è la deliberazione.
La presenza dei legittimi componenti, ovvero degli aventi titolo, realizza il contraddittorio e la dialettica, in base ai quali si struttura e trova definizione il procedimento formativo della volontà di deliberazione dell’organo.
La partecipazione al momento formativo della volontà dell’organo collegiale di soggetti non legittimati altera e vizia il procedimento, anche non si estenda alla fase della votazione, svolgendo non solo l’intervento, ma anche la semplice presenza delle persone prive di legittima investitura, effetti condizionanti o comunque concorrenti alla determinazione della deliberazione in itinere (cfr. Merusi-Berettieri, voce Deliberazione amministrativa, in Enc. Dir, vol. IX; Vitta, Gli atti collegiali, pag. 22 e segg.).
E’ per questo motivo che la deliberazione è universalmente intesa come espressione del volere di un consesso determinato da tassative ed inderogabili forme ex lege, volto al perseguimento di uno specifico fine.
La deliberazione assembleare viene, quindi, in primo ed essenziale luogo a rilievo come processo di formazione della volontà, attraverso il quale le espressioni, le considerazioni ed il contributo partecipativo comunque offerto dai singoli componenti, si traducono nella volontà del collegio e si concretizzano nel provvedimento decisionale finale.
Ciascuna delle 3 fasi in cui si snoda una deliberazione collegiale (proposta, esame-discussione e votazione) riveste ruolo essenziale nel procedimento di formazione della volontà dell’organo.
La partecipazione di soggetti non aventi titolo vizia, pertanto, di illegittimità il deliberato finale, anche se le persone prive di valida investitura non abbiano concorso alla votazione.
La deliberazione è invero il risultato che consente la migliore possibile integrazione degli interessi dei singoli componenti, abbiano essi o meno il diritto di partecipare alla votazione.
A mio avviso non è consentito al coordinamento territoriale di violare la norma che sovrintende all’investitura dei componenti dell’assemblea, modificando la composizione dell’organo, salvo il ricorso allo speciale potere di ampliamento del coordinamento medesimo, a norma del disposto del punto 5 del dispositivo dell’Assemblea costituente nazionale (con deliberazione da approvarsi con maggioranza qualificata dei 2/3), ipotesi che, sebbene percorribile, è stata invece scartata.
La normativa di investitura è, pervero, costituita dal disciplinare di cui alla deliberazione regionale 1 dicembre 2007, che al punto 4.3 stabilisce che “le Assemblee provinciali/territoriali sono composte dai Delegati dei Circoli P.D. e dai membri dei coordinamenti provinciali, così come definiti al punto 5 del Dispositivo approvato dall’Assemblea costituente nazionale”, e dall’omologo disposto dell’art. 6 del precedente deliberato della Conferenza dei Segretari Regionali, del 20 novembre 2007 (“La platea dell’Assemblea provinciale è composta dalla somma dei delegati dei circoli e dal coordinamento provinciale esistente”). Scartata la volontà di procedere ad un allargamento del coordinamento, ai sensi del ricordato disposto del punto 5 del dispositivo della costituente nazionale, non era possibile creare nuove investiture dei componenti l’Assemblea territoriale, essendo sprovvisto il coordinamento di alcun potere al riguardo.
La deliberazione del coordinamento territoriale del 6 u.s. è, dunque, a mio avviso, totalmente e gravemente illegittima, prima ancora che inopportuna.
Anche a prescindere dalle mie critiche per questa violazione delle regole e dei criteri, che vanno rispettati anche se considerati sbagliati od inopportuni, oppure cambiati, ma non elusi o aggirati e persino violati –come è accaduto nel caso in questione- sotto forma di furbesche pensate che traggono origine da una considerazione di fondo che vuole assegnare a chi fa politica un ruolo di priceps legibus solutus, che gli consentirebbe a suo piacimento di calpestare o piegare le regole, assecondandole ai suoi desideri del momento o alle sue contingenti esigenze, resta la questione sostanziale rappresentata dal ruolo che i sindaci ed i segretari comunali possono rivestire nel partito.
§ 3 Pd – Sindaci e Segretari comunali.
E’, infatti, innegabile che i sindaci ed i segretari comunali siano in grado di portare al partito un contributo formidabile anche per l’elaborazione della linea politica più adeguata alle necessità del territorio e per l’allestimento di progettualità efficaci e concretamente utili.
Condivido, pertanto, l’interesse ad esaminare con attenzione la questione, per cercare di rinvenire una soluzione che consenta di non mandar dispersi i benefici apporti che potrebbero conseguire da una incisiva partecipazione di queste persone alla vita del partito.
Avverto però l’esigenza di una rivisitazione globale ed approfondita di tutta la complessa problematica che vi ruota attorno e che, quanto ai sindaci in carica, li configura come espressione diretta della volontà popolare, quale scelta operata dai cittadini elettori in via immediata e non tramite rappresentanza.
Ho personalmente dei dubbi sull’opportunità di un inserimento dei sindaci in carica nell’assemblea territoriale, organo deputato a varare la linea politica da attuarsi nell’ambito territoriale dell’ente locale in cui loro agiscono come rappresentanti istituzionali
.
Il primo e più serio problema è, da un lato, quello dell’autonomia del mandato elettivo del sindaco, ricevuto in via diretta dalla cittadinanza, in rappresentanza di tutti gli elettori, anche di quelli che non l’hanno votato, e –certamente- anche dei non aderenti al Pd. D’altro lato, il partito, che non può e non deve emettere ordini al sindaco, quasi fosse un proprio dipendente, non deve neppure essere esposto al rischio di condizionare la sua attività alle esigenze occasionali e strumentali di chi ha l’onere e la responsabilità della direzione dell’ente locale.
Queste remore non vengono –ovviamente- a rilievo per gli ex sindaci, soggetti che, pur portatori di un bagaglio di conoscenze e di esperienze di indubbio rilievo, non sono però suscettibili di diventare parte di un pernicioso rapporto capace di esplicare dannosi effetti di reciproca interferenza e condizionamento tra l’agire istituzionale e la linea politica del partito.
Si tratta per me di individuare un apposito spazio nel quale metter a frutto il contributo che i sindaci in carica ed i segretari comunali sono in grado di apportare al partito, senza incorrere in indesiderate ricadute negative su altri versanti.
E’ in ogni caso opportuno cercare di approfondire l’argomento sia per le prossime immediate scadenze, che consentiranno di far nascere davvero il partito, mettendolo così in grado di fare finalmente politica, come finora non è ancora consentito, sia in prospettiva futura, de iure condendo per l’individuazione di eventuali opportune modifiche normative, fermo restando che, nel frattempo, si dovrebbe sempre cercare di evitare, con particolare attenzione, di cadere nella tentazione di pratiche scorciatoie, inficiate da più o meno marcata illegittimità.
Fausto Baldi
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